
Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ha comunicato oggi il rilevamento di due casi di influenza aviaria in Ticino. Le analisi di laboratorio hanno confermato la presenza del virus H5N1 in due uccelli selvatici, uno dei quali rinvenuto a Magadino, nel Comune di Gambarogno. Si tratta di un gufo reale, trovato in prossimità di un’area lacustre. Il secondo caso riguarda un airone guardabuoi rinvenuto a Melano.
Le autorità precisano che il virus può essere trasmesso all’uomo solo in casi estremamente rari e unicamente in presenza di contatti stretti con animali infetti. Non vi è quindi motivo di allarme per la popolazione, purché vengano rispettate le misure di prudenza indicate.
Una situazione monitorata a livello nazionale
Dal mese di novembre 2025, in Svizzera sono stati identificati 28 casi di virus H5N1 in uccelli selvatici, soprattutto nelle regioni attorno ai laghi. In un solo caso, nel Canton San Gallo, il virus ha interessato uccelli selvatici tenuti in cattività.
Il caso di Magadino si inserisce dunque in un contesto già noto alle autorità veterinarie, che da mesi seguono con attenzione l’evoluzione dell’epizoozia sul territorio nazionale.
Le raccomandazioni alla popolazione
Il DSS invita la popolazione a non toccare eventuali carcasse di uccelli selvatici rinvenute sul territorio. In caso di ritrovamenti, è importante segnalarne la presenza ai guardiacaccia, che provvederanno alle verifiche e agli interventi necessari.
Le misure di prevenzione per il pollame
Restano in vigore le misure di protezione stabilite dall’Ordinanza federale del 6 novembre 2025, emanata dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) in collaborazione con i Cantoni. Le disposizioni si applicano a tutto il pollame domestico, compresi gli allevamenti amatoriali.
In particolare:
- in presenza di sintomi respiratori, diminuzione della produzione di uova o aumento della mortalità, i detentori devono contattare immediatamente il veterinario;
- il pollame da cortile deve essere tenuto in strutture chiuse, non accessibili agli uccelli selvatici;
- il razzolamento all’esterno è consentito solo se mangiatoie e abbeveratoi non sono accessibili agli uccelli selvatici;
- oche e anatre devono essere tenute separate dalle altre specie di pollame;
- eventuali bacini d’acqua devono essere resi inaccessibili agli uccelli selvatici mediante coperture a maglia fine.
Si ricorda infine che dal 2010 è obbligatoria la registrazione delle detenzioni di pollame, anche per chi possiede pochi animali, tramite la Sezione dell’agricoltura.
Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti dell’Ufficio del veterinario cantonale e dell’USAV.
(Fonte Comunicato stampa – Dipartimento della sanità e della socialità 30 gennaio 2026).
